In attuazione dell’Articolo 12 comma 10 del codice di giustizia sportiva. Il presente CODICE ETICO, emanato dal Borgo Nuovo Chievo “Noi” Via Enna 17 – 37138 Verona, (di seguito CODICE ETICO BNC) è destinato ai sostenitori del BNC e si prefigge l’obiettivo di promuovere un tifo leale e responsabile.

Il BNC Noi è consapevole della necessità di assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e di quelli delle squadre avversarie, i quali insieme agli altri protagonisti dell’evento sportivo, devono garantire il sereno svolgimento della competizione, alla quale si deve partecipare con passione, per garantire il divertimento di tutti. 

Il CODICE ETICO si prefigge quindi l’obiettivo di raggiungere, con il coinvolgimento e l’incitamento dei propri sostenitori, sia in casa che in trasferta, i migliori risultati sportivi e societari. Il CODICE ETICO è redatto in ottemperanza all’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva e recepisce i contenuti e le finalità indicate nel PROTOCOLLO DI INTESA, sottoscritto il 4 agosto 2017, da parte di FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA.

Il CODICE ETICO detta ai propri sostenitori l’adozione di comportamenti improntati su principi di civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e responsabilità; prevede sanzioni per quei sostenitori che si dovessero rendere autori di comportamenti scorretti, atti a creare pregiudizio e nocumento alla società e/o ad altri sostenitori presenti nello stadio e nelle immediate vicinanze. Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali tra la Società e ciascun partecipante. L’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare del BNC, comportano l’accettazione delle disposizioni del presente Codice e del Regolamento d’Uso vigenti, anche con riguardo alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni. Il presente Codice ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati sul sito internet. La tifoseria della deve agire e comportarsi secondo condotte che non siano in alcun modo lesive del nome e/o della reputazione della società e delle squadre avversarie, sia negli incontri disputati in casa che nelle partite in trasferta, oltre che negli spostamenti verso gli impianti sportivi e le città che ospitano l’evento agonistico.

In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio del BNC può giustificare comportamenti non conformi alla normativa vigente, al Codice o al Regolamento d’Uso. Il sostenitore del BNC, ed in genere i presenti alle partite della squadra, nel rispetto dei valori storici della società e del presente regolamento, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alla lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo. E’ assolutamente vietato: a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);

 b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del BNC o di altre società, con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara; c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara; d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del BNC. o di altre società, per l’ottenimento di indebiti benefici; e) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo; f) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; g) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente; h) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza, o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco; i) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per i Sostenitori del BNC Noi;

j) introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo preventiva autorizzazione delle autorità competenti; k) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni delle autorità competenti; l) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del BNC; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; m) organizzare coreografie non autorizzate, ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del BNC; n) accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; o) tenere all’interno, o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo, comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio (ad es., tribunetta e bar non sarà consentito l’ingresso o la permanenza a coloro che adotteranno un abbigliamento sportivo o comunque non adeguato al contesto);

Coloro che commettono una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal presente regolamento. Al fine di ulteriormente valorizzare il rispetto dei principi di correttezza e lealtà sportiva, e tenuto conto dell’esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, il BNC si riserva la facoltà di sanzionare, secondo le modalità ed i termini appresso indicati, gli autori dei seguenti comportamenti, anche se posti in essere al di fuori dell’impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare del BNC q) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza, o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, per i Sostenitori del BNC Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.); r) partecipazione o coinvolgimento in disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale; s) partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

t) illecita utilizzazione dei marchi di proprietà del BNC o di cui quest’ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio BNC; ecc.); u) illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d’autore del BNC (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.); v) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo; i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta; z) l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritti, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto; aa) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell’Ordine, ed in particolare qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.; ab) introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto; ac) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile; ad) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere; ae) accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;

af) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento; ag) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori; ah) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni; ai) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; al) arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico; am) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi; an) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso; ao) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con il BNC; ap) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale del BNC che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta. I tifosi del BNC e della squadra avversaria devono adeguarsi alle misure di sicurezza e di controllo disposte dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico incluse quelle riguardanti: - l’incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio; - l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati; - il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato; - l’adozione di restrizioni per l’accesso allo Stadio. In definitiva, il tifoso del BNC ed in genere quelli presenti allo stadio: - devono supportare ed incitare la propria squadra con civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e grande senso di responsabilità; - devono mantenere tale comportamento durante lo svolgimento delle partite di calcio casalinghe e in trasferta alle quali partecipi e, in generale, nel corso di ogni e qualsiasi evento organizzato dal BNC; - devono astenersi dal porre in essere comportamenti offensivi di natura omofobica, sessuale, razziale o discriminatoria in qualsiasi forma (sia fisica che verbale o di altro tipo) consapevoli che qualsiasi comportamento di tal genere costituisce grave violazione dei termini e delle condizioni del CODICE ETICO BNC;

- devono osservare i regolamenti d’uso degli impianti sportivi dove si recano, in casa e in trasferta, seguendo le indicazioni e le richieste del personale steward anche durante le fasi di accesso e deflusso; 

- per tutta la durata di ogni evento, devono occupare il posto assegnato e non spazi diversi. - devono rispettare il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo;

- devono rispettare gli avversari sportivi e manifestare i propri sentimenti sportivi con senso civico, passione sportiva e rispetto dell’antagonista. - devono evitare la violenza e la forza in ogni espressione per l’esternazione delle proprie idee;

- devono osservare scrupolosamente i principi tutti qui contenuti, consapevoli che il contravvenire ad essi porterà l’applicazione di tutte le sanzioni previste dal CODICE ETICO BNC e dalle normative in vigore;

- consapevoli che lo stadio e/o l’impianto sportivo dove si recano per assistere alle partite e/o agli allenamenti sono un bene di terzi, pubblico e/o privato, devono rispettarlo ed utilizzarlo con cura ed senso civico;

- in occasione delle trasferte della propria squadra devono relazionarsi con la società, che provvederà ad istruirli ed assisterli per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all’atto dell’ingresso allo stadio, dello svolgimento dell’incontro e del deflusso successivo;

La gravità della sanzione sarà corrispondente alla:

• intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;

• gravità della violazione;

• danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o al BNC e/o a soggetti terzi;

• violazioni dello stesso tipo commesse e sanzionate nei tre anni precedenti (cd. recidiva);

• causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;

• eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione. Le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura sopra prevista; nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste. Nei casi di particolare tenuità del fatto, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione. In ogni caso restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive). Il BNC Noi si riserva il diritto di emettere un avvertimento scritto o vietare l’accesso allo Stadio a qualsiasi tifoso o altro soggetto che abbia violato il Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio, oltre che le norme ed i principi del presente CODICE ETICO. I divieti di accesso allo Stadio, ed ogni altra sanzione, saranno comunicati in qualunque forma all’interessato: verrà indicata la natura della violazione, il riferimento alla norma violata e la durata del divieto medesimo, che potrà avere ad oggetto un numero fisso di partite o un periodo di tempo. Il provvedimento sarà adottato dalla società, entro 10 giorni lavorativi dalla partita in cui la violazione ha avuto luogo. Il soggetto interessato può proporre ricorso avverso la sanzione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, indirizzandolo alla Società, mediante PEC: il ricorso deve avere forma scritta, contenere una puntuale e dettagliata descrizione dell'accaduto, in risposta alla ricostruzione accertata nella sanzione, indicando i punti specifici dei quali si chiede la modifica. La presentazione del ricorso comporterà una revisione completa della controversia o dei punti specifici sollevati dall’interessato, che sarà condotta in modo indipendente ed imparziale dal responsabile della sicurezza. La decisione verrà adottata entro 10 giorni lavorativi, salvo il maggior tempo necessario per lo svolgimento di ulteriori indagini; l’esito sarà comunicato all’interessato in forma scritta e sarà definitivo.